Accordo›Titolo VI
Art. 75
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
In vigore dal 26 mar 1997
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra le PMI della Comunità e della Lituania.
2. Esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how:
- migliorando, all'occorrenza, le condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie per la creazione e l'espansione delle PMI nonché per la cooperazione transfrontaliera;
- fornendo i servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziando gli organismi che prestano tali servizi;
- instaurando opportuni contatti con gli operatori della Comunità attraverso le reti europee di cooperazione commerciale, onde migliorare il flusso delle informazioni verso le PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera.
3. Sarà prevista un'assistenza tecnica, segnatamente ai fini di un adeguato sostegno istituzionale alle PMI a livello nazionale e regionale per quanto riguarda i servizi finanziari, la formazione, le consulenze, i servizi tecnologici e la commercializzazione.
Storico versioni
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