Accordo
Art. 71
In vigore dal 26 mar 1997
La Comunità fornisce alla Lituania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:
- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-71