Accordo
Art. 68
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le Parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT e dell'OMC.
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società lituane, definite ai sensi dell' del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società comunitarie.
Entro e non oltre il termine del periodo di transazione di cui all', le società comunitarie, definite ai sensi dell' del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Lituania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lituane.
A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le società comunitarie stabilite in Lituania, a norma del capitolo II del titolo IV, come succursali, definite ai sensi dell' e con le modalità di cui all', possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società lituane. Le società comunitarie stabilite in Lituania come filiali ed agenzie, definite ai sensi dell', beneficiano di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo di transizione di cui all'.
Quando la Lituania avrà adottato la legislazione necessaria, le disposizioni del presente paragrafo si applicheranno anche agli appalti pubblici oggetto della direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993.
Il Consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Lituania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le società comunitarie prima del termine del periodo di transizione.
3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Lituania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli -60 del presente accordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-68