Accordo

Art. 46

In vigore dal 26 mar 1997
Ai fini del presente accordo, a) Per "società comunitaria" o "società lituana" si intende una società costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sul territorio della Comunità o della Lituania. Tuttavia, una società costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Lituania che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunità o della Lituania viene considerata una società comunitaria o lituana se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o della Lituania. b) Per "consociata" di una società si intende una società effettivamente controllata dalla prima. c) Per "filiale" di una società si intende un'impresa commerciale senza capacità giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sarà un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma può concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione. d) Per "stabilimento" si intende i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare attività, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e attività economiche non comprendono la ricerca di un impiego o l'assunzione sul mercato del lavoro, nè conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro dell'altra Parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi; ii) per quanto riguarda le società comunitarie o lituane, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di consociate e filiali, rispettivamente in Lituania o nella Comunità. e) Per "attività" si intendono quelle economiche. f) Le "attività economiche" comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale. g) Per "cittadino della Comunità" o "cittadino della Lituania" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o della Lituania. h) Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che implicano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni dei capitoli II e III i cittadini degli Stati membri o della Lituania stabiliti al di fuori della Comunità e della Lituania e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunità o della Lituania e controllate da cittadini di uno Stato membro o della Lituania, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Lituania in conformità delle rispettive legislazioni.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-46

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