Accordo
Art. 45
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliore le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-45