Accordo

Art. 45

In vigore dal 26 mar 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni per migliore le condizioni di stabilimento e di attività nei settori di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-45

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo