Accordo›Titolo IV
Art. 41
In vigore dal 26 mar 1997
1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro in questione, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:
- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori lituani accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.
2. Il Consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-41