Accordo›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 26 mar 1997
Le disposizioni adottate dal Consiglio di associazione in conformità dell' non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Lituania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Lituania o degli Stati membri.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-40