Accordo›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 26 mar 1997
A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lituania sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-42