AccordoTitolo IV

Art. 42

In vigore dal 26 mar 1997
A decorrere dalla fine del periodo transitorio o anche prima, se la situazione sociale ed economica della Lituania sarà stata largamente allineata a quella degli Stati membri e se lo consentirà la situazione occupazionale nella Comunità, il Consiglio di associazione esaminerà altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori e formulerà raccomandazioni in tal senso.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-42

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