Accordo
Art. 44
In vigore dal 26 mar 1997
1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità e gli Stati membri concedono, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI:
i) un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società o, se migliore, alle società di paesi terzi per lo stabilimento di società lituane;
ii) alle consociate e filiali di società lituane stabilite sul loro territorio, per la loro attività, un trattamento non meno favorevole di quello concesso dagli Stati membri alle loro società e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali delle società di paesi terzi stabilite sul loro territorio. 2. La Lituania agevola l'avvio di attività sul suo territorio da parte di società e cittadini della Comunità. A tal fine, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIa, essa:
i) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per lo stabilimento delle società comunitarie, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle società di un paese terzo, fatta eccezione per i settori di cui all'allegato XVIIb, per i quali tale trattamento sarà concesso al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all';
ii) concede, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, un trattamento non meno favorevole, per l'attività delle filiali e consociate di società comunitarie stabilite in Lituania, di quello concesso alle proprie società o, se migliore, alle consociate e filiali di società di un paese terzo stabilite sul suo territorio.
3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 2i), la Lituania si astiene dall'adottare misure o azioni che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e l'attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle sue società e ai suoi cittadini.
4. Il Consiglio di associazione esamina regolarmente la possibilità di accelerare la concessione del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIIb e l'inclusione dei settori o delle questioni elencati nell'allegato XVIIa nel campo di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo. Il Consiglio di associazione può decidere di modificare detti allegati.
Una volta scaduto il periodo transitorio di cui all', il Consiglio di associazione può decidere in via eccezionale, su richiesta della Lituania e in caso di necessità, di prorogare un periodo limitato l'esclusione di alcuni settori e di alcune questioni elencati nell'allegato XVIIb.
5. Il trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 si applica allo stabilimento e all'attività dei cittadini sin dalla fine del periodo transitorio di cui all'.
6. Fatto salvo l', paragrafo 2, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le consociate e filiali delle società comunitarie hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda le risorse naturali, i terreni agricoli e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività economiche per le quali sono stabilite in Lituania.
Entro la fine del periodo transitorio di cui all', la Lituania estende questi diritti ai cittadini della Comunità stabiliti sul suo territorio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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