Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 26 mar 1997
1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici quì di si seguito, che scadrà al più tardi il 31 dicembre 1999.
2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione istituito a norma dell' esaminerà periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lituania in base ai principi menzionati nel preambolo.
3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica nè al titolo II nè al titolo III.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-3