Accordo›Titolo X
Art. 111
In vigore dal 26 mar 1997
È istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-111