AccordoTitolo X

Art. 112

In vigore dal 26 mar 1997
1. Il Consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo lituano. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo lituano, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-112

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