Accordo›Titolo X
Art. 117
In vigore dal 26 mar 1997
È istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lituano e del Parlamento europeo.
Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-117