AccordoTitolo X

Art. 117

In vigore dal 26 mar 1997
È istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento lituano e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-117

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo