Accordo›Titolo X
Art. 122
In vigore dal 26 mar 1997
1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
- le misure applicate dalla Lituania nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro società o filiali;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Lituania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini lituani o tra società e filiali lituane.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-122