Accordo›Titolo X
Art. 118
In vigore dal 26 mar 1997
1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lituano.
2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno.
3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lituano, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-118