AccordoTitolo X

Art. 118

In vigore dal 26 mar 1997
1. Il Comitato parlamentare è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento lituano. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento lituano, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.
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