Accordo›Titolo X
Art. 123
In vigore dal 26 mar 1997
Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Lituania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Il trattamento concesso alla Lituania ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-123