Accordo›Titolo X
Art. 126
In vigore dal 26 mar 1997
Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunità, i suoi Stati membri o la Comunità e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e la Lituania, dall'altro.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-126