AccordoTitolo X

Art. 115

In vigore dal 26 mar 1997
1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo lituano, normalmente alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalità di funzionamento del comitato. 2. Il Consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-115

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo