AccordoTitolo IX

Art. 110

In vigore dal 26 mar 1997
La Lituania partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunità nei settori indicati nell'allegato XX. Fatta salva l'attuale partecipazione della Lituania alle attività di cui all'allegato XX, il Consiglio di associazione stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Lituania a queste attività. Il contributo finanziario della Lituania alle attività di cui all'allegato XX si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunità può decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunità europee, di integrare il contributo della Lituania.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-110

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