AccordoTitolo IX

Art. 105

In vigore dal 26 mar 1997
Tale assistenza finanziaria è coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previe consultazioni con la Lituania e tenuto conto del disposto degli ; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilità da stabilire previa consultazione con la Lituania in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-105

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