Accordo›Titolo VI
Art. 101
DROGA
In vigore dal 26 mar 1997
DROGA
1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere più efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonché per prevenire e ridurre la domanda di droga.
2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità per realizzare azioni in comune.
3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. È prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunità.
La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda:
- l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali;
- la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga;
- la formazione di personale e la ricerca;
- la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chemical Action Task Force" (CATF).
Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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