Accordo›Titolo VI
Art. 96
TUTELA DEI CONSUMATORI
In vigore dal 26 mar 1997
TUTELA DEI CONSUMATORI
1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Lituania e della Comunità. Un'effettiva tutela dei consumatori è infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato.
2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono:
- un'attiva politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia;
- il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Lituania con quella della Comunità;
- un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualità dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza.
3. La cooperazione può comprendere:
- scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
- formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG;
- potenziamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni;
- creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri lituani e comunitari;
- accesso alle banche dati della Comunità;
- sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori.
4. La Comunità fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
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