Accordo›Titolo VI
Art. 95
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
In vigore dal 26 mar 1997
INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE
1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunità e la Lituania promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati della Lituania informazioni più specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.
2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive transfrontaliere e le norme tecniche nonché a promuovere la tecnologia audiovisiva europea.
3. La cooperazione può comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-95