Accordo›Titolo VI
Art. 91
SVILUPPO REGIONALE
In vigore dal 26 mar 1997
SVILUPPO REGIONALE
1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.
2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:
- scambi di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Lituania per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- studio di un'impostazione comune per lo sviluppo della cooperazione interregionale con le regioni del Mar Baltico nella Comunità;
- scambi di visite per esaminare la possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere, comprese le zone di frontiera;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-91