Accordo›Titolo VI
Art. 92
EDILIZIA
In vigore dal 26 mar 1997
EDILIZIA
Le Parti collaborano nel settore edilizio al fine, tra l'altro, di modernizzarlo e ristrutturarlo, tenendo conto degli aspetti connessi alla sanità, alla sicurezza, all'ambiente e al risparmio di energia.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-92