Accordo›Titolo VI
Art. 97
DOGANE
In vigore dal 26 mar 1997
DOGANE
1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale lituano a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
- scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine;
- la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere;
- l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Lituania;
- la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
- l'organizzazione di seminari e tirocini;
- il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informativi doganali.
Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria.
3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall' e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorità amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-97