Accordo›Titolo VI
Art. 98
COOPERAZIONE STATISTICA
In vigore dal 26 mar 1997
COOPERAZIONE STATISTICA
1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Lituania.
2. In particolare, le Parti cooperano al fine di:
- rafforzare l'apparato statistico della Lituania;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche.
3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-98