Accordo›Titolo VI
Art. 100
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
In vigore dal 26 mar 1997
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione fornendo la necessaria assistenza tecnica, che può comprendere l'avvio di programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-100