AccordoTitolo VI

Art. 100

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In vigore dal 26 mar 1997
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorità nel settore della pubblica amministrazione fornendo la necessaria assistenza tecnica, che può comprendere l'avvio di programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-100

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo