Accordo›Titolo VIII
Art. 103
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Lituania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.
Tale cooperazione può comprendere, in particolare:
- le traduzioni letterarie;
- gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone);
- la pubblicità relativa alle manifestazioni culturali;
- la cooperazione tra biblioteche.
2. Le Parti cooperano per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo lettone potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma.
Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprietà intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea.
La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-103