AccordoTitolo IX

Art. 104

In vigore dal 26 mar 1997
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli , fatto salvo l', la Lituania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell' dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-104

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo