Art. 104
AccordoTitolo IX

Art. 104

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In vigore dal 26 mar 1997
Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli , fatto salvo l', la Lituania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell' dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.
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