Accordo
Art. 18
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Lituania.
2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3759/92.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-18