Accordo
Art. 17
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VII originari della Lituania.
2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lituania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VIII originari della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-17