Accordo

Art. 22

In vigore dal 26 mar 1997
Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Lituania contemplati dal regolamento (CEE) n. 3759/92.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo