Accordo
Art. 24
In vigore dal 26 mar 1997
Le disposizioni del presente titolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti originari di entrambe le Parti salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli n. 1 e n. 2.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-24