Accordo

Art. 29

In vigore dal 26 mar 1997
Qualora una delle Parti ritenga che negli scambi con l'altra Parte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI del GATT, essa può adottare misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-29

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