Accordo

Art. 30

In vigore dal 26 mar 1997
Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o - gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-30

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