Accordo
Art. 30
In vigore dal 26 mar 1997
Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:
- grave pregiudizio ai fabbricanti nazionali di prodotti simili o direttamente competitivi nel territorio di una delle Parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,
la Parte interessata, sia essa la Comunità o la Lituania, può adottare le misure del caso alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-30