Accordo
Art. 25
In vigore dal 26 mar 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, negli scambi tra la Comunità e la Lituania:
- non si introducono nuovi dazi doganali all'importazione o all'esportazione nè oneri di effetto equivalente, nè si aumentano quelli già applicati;
- non si introducono nuove restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione nè misure di effetto equivalente, nè si rendono più restrittive quelle già esistenti.
2. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell', le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agricole della Lituania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-25