Accordo

Art. 20

In vigore dal 26 mar 1997
1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, cessano di applicarsi restrizioni quantitative alle importazioni nella Comunità di prodotti agricoli originari della Lituania e alle importazioni in Lituania di prodotti agricoli originari della Comunità. 2. La Comunità e la Lituania si accordano a vicenda su basi armoniose e reciproche le concessioni di cui agli allegati IX-XIII alle condizioni ivi specificate. 3. Le concessioni di cui al paragrafo 2 possono essere rivedute di concerto tra le Parti entro il 31 dicembre 1997, in base ai principi e alle procedure di cui al paragrafo 4. 4. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agraria comune della Comunità, delle regole della politica agraria della Lituania e del ruolo dell'agricoltura nell'economia lituana, la Comunità e la Lituania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.
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