Accordo
Art. 15
In vigore dal 26 mar 1997
Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte più rapidamente di quanto previsto agli qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.
Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-15