Accordo
Art. 10
In vigore dal 26 mar 1997
1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania sono aboliti il 1 gennaio 1995.
2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995 per i prodotti originari della Lituania.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-10