Accordo

Art. 10

In vigore dal 26 mar 1997
1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Lituania sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995 per i prodotti originari della Lituania.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo