Accordo

Art. 11

In vigore dal 26 mar 1997
1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati II, III e IV sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1998 ogni dazio è ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 2001 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lituania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti il 1 gennaio 2001. 5. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lituania di prodotti originari della Comunità e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.
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