Accordo
Art. 9
In vigore dal 26 mar 1997
1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Lituania elencati nei capitoli 25- 97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.
2. Le disposizioni degli -14 non si applicano ai prodotti citati all'.
3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica avvengono in conformità delle disposizioni di detto trattato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-9