Accordo

Art. 14

In vigore dal 26 mar 1997
1. Il 1 gennaio 1995, la Comunità e la Lituania aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli applicati dalla Lituania ai prodotti elencati nell'allegato V, che saranno aboliti entro e non oltre il 1 gennaio 2001. 2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lituania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità il 1 gennaio 1995. 3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lituania il 1 gennaio 1995.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-14

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