Accordo›Titolo III
Art. 8
In vigore dal 26 mar 1997
1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di sei anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunità e la Lituania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni del GAT e dell'OMC.
2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci.
3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il 1 marzo 1994. Per i prodotti di cui ai capitoli II e III, i dazi in base sono quelli indicati negli allegati II-V e XII appore, se inferiori, quelli effettivamente applicati erga omnes il 1 gennaio 1995.
4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, data di entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.
5. La Comunità e la Lituania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.
Storico versioni
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