Accordo

Art. 23

In vigore dal 26 mar 1997
1. La Comunità e la Lituania si accordano reciprocamente, su basi armoniose e reciproche, le concessioni di cui agli allegati XIV E XV alle condizioni ivi specificate. 2. Le disposizioni degli , paragrafo 4, e 21 si applicano, mutatis mutandis, ai prodotti della pesca.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-23

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