Accordo

Art. 35

In vigore dal 26 mar 1997
L'accordo lascia impregiudicata l'applicazione di divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito di merci giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di motivi legati alla tutela della salute e della vita delle persone, degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà intellettuale industriale e commerciale o dalle norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo discriminazione arbitraria, nè una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-35

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