AccordoTitolo IX

Art. 106

In vigore dal 26 mar 1997
Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.
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urn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-106

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