Accordo›Titolo IX
Art. 108
In vigore dal 26 mar 1997
L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia lituana, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Lituania.
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-108