Accordo›Titolo VI
Art. 87
BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI
In vigore dal 26 mar 1997
BANCHE, ASSICURAZIONI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI
1. Le Parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per favorire la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Lituania.
2. La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:
- miglioramento dell'efficienza dei sistemi di contabilizzazione e revisione dei conti in uso in Lituania sulla base delle norme internazionali e della Comunità europea;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
- sviluppo e armonizzazione dei sistemi di vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambi di informazioni, in particolare per quanto riguarda le proposte di legge e le leggi già in vigore;
- preparazione e traduzione delle disposizioni legislative comunitarie e lituane.
3. A tal fine la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1997-03-04;66#art-a-87